Quando e come si applica TSO
Messo in atto nel momento in cui un soggetto viene ritenuto particolarmente pericoloso per sè stesso e gli altri, il Trattamento Sanitario obbligatorio viene previsto per tutti coloro che minacciano il suicidio o di provocare lesione a persone o cose, nonché per chi rifiuta acqua, cibo e la terapia necessaria per il proprio stato.
TSO: l’iter da per richiederlo
Il TSO, secondo quanto stabilito dall’apposita legge in materia, può essere attuato esclusivamente a 2 condizioni, ovvero:
– il paziente ha un urgente bisogno di cure;
– lo stesso rifiuta i trattamenti di cui necessita in base all’opinione dei sanitari.
In genere, si tratta di situazioni in cui vengono a trovarsi, ad esempio, i tossicodipendenti in crisi di astinenza o persone disturbate dal punto di vista psichico.
Il TSO viene disposto con un’ordinanza del Sindaco (del luogo di residenza o della città in cui momentaneamente si trova l’interessato) nella qualità di massima autorità sanitaria.
Il provvedimento, nello specifico, viene emanato su proposta motivata di due medici, di cui uno facente parte dell’ASL di competenza territoriale.
Il medico pubblico convalidante, poi, deve obbligatoriamente procedere ad una visita del paziente non potendosi fidare del solo giudizio del collega, oltre a provare di convincerlo ad accettare il ricovero in maniera volontaria.
Può essere previsto esclusivamente se si verificano contemporaneamente 3 condizioni, cioè:
– uno stato di necessità ed urgenza non differibile;
– il rifiuto dell’intervento dei sanitari da parte del soggetto;
– l’impossibilità di adottare delle misure extraospedaliere tempestive.
Il paziente, in seguito, deve essere trasportato in ospedale, nello specifico nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, da un apposito servizio di emergenza extra-ospedaliero che collabora con la polizia locale. L’iter si conclude con la convalida dell’ordinanza emanata dal sindaco da parte del giudice tutelare competente, il quale riceverà tempestivamente, entro 48 ore, tutti gli atti.
Qualora non sussista la terza condizione di quelle elencate poc’anzi, inoltre, potendo il trattamento sanitario obbligatorio essere adoperato al di fuori del contesto ospedaliero, il sindaco può disporre quello extraospedaliero, il quale ha lo specifico scopo di andare ad incidere il meno possibile sulla vita del paziente stesso.
Nell’ambito di tale iter, la figura dell’infermiere ricopre un ruolo rilevante, in quanto egli collabora non solo con lo psichiatra, ma anche con il medico dell’ASL nonché con la polizia municipale.